Art. 1.
(Istituzione del Garante nazionale e dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza).

      1. Per assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei minori è istituito il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza con competenza estesa a tutto il territorio italiano, di seguito denominato «Garante nazionale».
      2. Il Garante nazionale vigila sulla tutela dei minori in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dalla legislazione nazionale e da quella internazionale con particolare riguardo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e promuove l'esercizio dei loro diritti in attuazione di quanto disposto dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77.
      3. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, le regioni istituiscono il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante regionale», con competenza limitata al rispettivo territorio.
      4. La ripartizione delle competenze tra Garante nazionale e Garanti regionali è definita dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.